Sono tantissime le vittime di chiamate indesiderate da parte di operatori telefonici. Molto spesso le telefonate arrivano nonostante l’iscrizione delle numerazioni telefoniche al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).
I settori dell’energia elettrica e della telefonia sono i più critici per quanto riguarda il marketing aggressivo.
Il caso
In un recente provvedimento il Garante della privacy ha sanzionato un fornitore di energia elettrica e gas per aver effettuato chiamate indesiderate in assenza di una valida base giuridica.
Nel caso di specie il consenso all’attività di telemarketing era stato fornito successivamente all’iscrizione al Registro delle Opposizioni. Il consenso, evidenzia l’Autorità, era stato “prestato” attraverso un form di raccolta dati utile alla ricezione di “offerte vantaggiose” da parte di un’indistinta ed estesa platea di soggetti operanti in settori differenti tra loro.
Il Garante spiega che “la manifestazione di volontà (id est il consenso) alla cessione dei dati a terzi per finalità di marketing, può considerarsi realmente libero soltanto se all’interessato è garantita una scelta effettiva e il controllo sui propri dati personali”.
L’utilizzo di formule per l’acquisizione di un consenso a fini marketing ampie e generiche al punto da non permettere all’interessato di esprimere una volontà granulare e differenziata in relazione alla categoria merceologica (telefonia, energia etc.) o allo strumento attraverso cui veicolare comunicazioni promozionali, non permette di acquisire una valida, consapevole e inequivocabile manifestazione della volontà dell’interessato. Un consenso così ottenuto non è in linea con la normativa privacy e finisce per realizzare un’incontrollabile diffusione di dati personali a favore di una platea indistinta di operatori.
In definitiva, un consenso “omnibus” o “unitario” che non consenta una scelta effettiva non è valido. Se il titolare del trattamento riunisce diverse finalità di trattamento e non chiede un consenso separato per ciascuna di esse non c’è libertà e viene a mancare una valida base giuridica per il trattamento dei dati. La conseguenza per il titolare è il rischio di importanti sanzioni.
Conclusioni
L’utilizzo di formule per l’acquisizione del consenso, pure se correttamente configurate in maniera tale da non presentare consensi “pre-flaggati”, che tuttavia non permettano la scelta della categoria merceologica per la quale si desidera ricever offerte commerciali , non possono far venire meno gli effetti dell’opposizione manifesta dall’interessato mediante l’iscrizione a Registro Pubblico delle Opposizioni.
In conclusione, l’interessato deve essere posto nella condizione di manifestare in maniera libera, granulare e specifica la propria volontà. Deve dunque poter scegliere rispetto a quali prodotti o servizi ricevere comunicazioni promozionali e attraverso quali strumenti. In mancanza, all’interessato sarebbe concessa l’unica alternativa di rinunciare in toto alla ricezione di comunicazioni commerciali oppure ricevere una moltitudine di comunicazioni commerciali, con conseguente perdita di controllo sui propri dati personali.
Come difendersi dalle chiamate indesiderate?
- iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni: un sistema volto a impedire ai call center di contattare i numeri registrati
- segnalando un illecito al Garante della privacy
Come evitare le sanzioni?
Controllando il Registro delle Opposizioni e assicurandosi di aver raccolto un consenso valido, ossia un consenso preceduto da una chiara informativa.