Obbligo vaccinale per i cinquantenni
Il D.L. 1/2022 ha introdotto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per contrastare il Sars-CoV-2 per tutte le persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età. L’obbligo si applica ai cittadini italiani e membri dell’Unione europea residenti nel territorio italiano nonché agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese. È fatto salvo il caso di accertato pericolo per la salute idoneo a determinare un’omessa o differita vaccinazione.
Il decreto dispone altresì che per gli over cinquanta risultati positivi all’infezione da Sars-Cov-2 la vaccinazione è differita fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Green pass rafforzato per l’accesso al lavoro
A decorrere dal 15 febbraio 2022 tutti i dipendenti pubblici e privati ultracinquantenni per poter accedere ai luoghi di lavoro devono possedere il green pass rafforzato, ossia il certificato verde che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione, non sarà quindi più sufficiente il green pass base, ossia quello generato da tampone.
Ma quanto dura la validità del “super green pass”?
La risposta non è univoca ma dipende dalle circostanze che hanno determinato il rilascio della certificazione verde Covid-19. Vediamo quindi i casi più rilevanti delle differenti durate:
a) sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
b) illimitatamente a far data dalla somministrazione della dose di richiamo;
c) sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
d) sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione per i coloro che siano risultati positivi al Sars-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino;
e) illimitatamente a decorrere dall’avvenuta guarigione per i coloro che siano risultati positivi al Sars-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Criticità
La certificazione verde è stata, a quanto dichiarato, introdotta per ragioni di salute pubblica. Tuttavia, le evidenze scientifiche indicano chiaramente che nei soggetti vaccinati il livello di anticorpi decade dopo pochissime settimane dalla vaccinazione, e comunque in maniera che non supporta in alcun modo durate completamente diverse del certificato verde.
Di qui è agevole prevedere facili spunti a contestazioni giuridiche.
Anche la finalità di salute pubblica appare possibile oggetto di contenzioso, se è vero, come è vero, che il possesso del green pass non arresta in alcun modo la trasmissione del virus. Ciò è ormai di tutta evidenza ed è supportato da ampi dati disponibili, in primo luogo quelli che emergono, rispetto ai vaccinati, dai bollettini periodici dell’Istituto superiore di sanità (cfr. report estesi).
Queste notevoli criticità, e molte altre che non è possibile qui approfondire, rendono purtroppo per le aziende l’applicazione della normativa sul green pass un terreno minato. Spiace notare che le disposizioni normative introdotte non facilitano il settore lavoro in un momento così critico.
Adempimenti pratici
I datori di lavoro con l’entrata in vigore dell’obbligo del super green pass dovranno:
- fornire informative aggiornate agli interessati prima di procedere alla verifica dei green pass “rafforzati”;
- integrare e aggiornare le autorizzazione ai designati incaricati del controllo delle certificazioni verdi;
- formare gli incaricati affinché procedano alla verifica del green pass rafforzato solo nei confronti degli ultracinquantenni (quindi coloro che abbiano già compiuto cinquant’anni) e alla verifica del solo green pass base per tutti gli altri per non incorrere in conseguenze giuridiche.