Legittimo il licenziamento per profitto? – Il contrasto giurisprudenziale della Suprema Corte

Il nuovo orientamento giurisprudenziale

Con la sentenza Sez. lav., n. 25201 del 7.12.2016, oggetto di numerose critiche e perplessità in dottrina, la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo il quale il mero obiettivo del conseguimento del profitto è idoneo a integrare motivo oggettivo di licenziamento.

Il datore di lavoro non deve quindi necessariamente provare l’andamento economico negativo dell’azienda. E’ sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro (ad esempio efficienza gestionale e redditività) determinino un effettivo (ma comunque veritiero) mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una posizione lavorativa.

Il discutibile, a parere della scrivente, approdo giurisprudenziale non rappresenta una novità ed è stato anticipato da recenti decisioni.

Già la sentenza Cass. Sez. lav., n. 19185 del 28.9.2016 aveva infatti precisato che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento poteva consistere «anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale». Si pensi all’affidamento di più mansioni ad altri lavoratori in modo da far emergere come in esubero la posizione lavorativa da sopprimere.

Ancora: «il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi» (Cass. Sez. lav., n. 13516 del 1.7.2016).

Licenziamento come extrema ratio

Di segno opposto invece la giurisprudenza maggioritaria e consolidata secondo la quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche nell’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda, non deve risultare meramente strumentale «per un incremento del profitto, ma deve far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva». Si confrontino: Cass. Sez. lav., nn. 20534 del 13.10.2015; 5173 del 16.3.2015; 24037 del 23.10.2013; 11465 del 9.7.2012; 17087 dell’8.10.2012; 7006 del 25.3.2011; 19616 del 26.9.2011.

Resta inoltre a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva (ex multis Cass., Sez. lav. nn. 5173 del 16.3.2015 e 24037 del 23.10.2013).

Asserita preminenza dell’interesse imprenditoriale su quello del lavoratore

Punto centrale del ragionamento è l’interpretazione dell’art. 3 della L. 604 del 1966.

La norma non scolpisce con la chiarezza desiderabile la nozione di giustificato motivo oggettivo, lasciando spazio a letture diverse, come quella della Suprema corte qui commentata, che privilegia, a differenza del passato, la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore ex art. 41, 1 co., Cost. rispetto alla salvaguardia della stabilità del rapporto di lavoro.

Osserva la Corte: «Ai sensi della L. n. 604 del 1966 art. 3 […] il licenziamento per giustificato motivo… è determinato… da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

L’interpretazione letterale della norma, da cui occorre necessariamente muovere, esclude che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere, ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta, un presupposto fattuale […] identificabile nella sussistenza di “situazioni sfavorevoli” ovvero di spese notevoli di carattere straordinariocui sia necessario fare fronte».

Una diversa interpretazione, secondo la peculiare lettura dei giudici di legittimità, non troverebbe riscontro in dati interni al dettato normativo ma sarebbe «patrocinata sulla base di elementi extra-testuali e di contesto e trae origine nella tesi dottrinale della extrema ratio secondo cui la scelta che legittima l’uso del licenziamento dovrebbe essere socialmente opportuna”».

Il Collegato Lavoro

La Corte, nel pervenire a queste conclusioni, enfatizza il disposto dell’art. 30 della L. 183 del 2010 (Collegato Lavoro) osservando che «in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie del lavoro privato e pubblico contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di […] recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro».

Pertanto, «una estensione al sindacato di merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro” è preclusa dall’art. 30 citato e si traduce in una errata ricognizione del contenuto precettivo della fattispecie astratta mediante l’inserimento di un elemento non previsto, con conseguente censurabilità per violazione di norme di diritto».

Nella stessa misura in cui spetta all’imprenditore stabilire liberamente la dimensione occupazionale dell’azienda nel momento genetico dell’impresa, così «anche durante la vita dellazienda la selezione del livello occupazionale dell’impresa rimane libera e non può essere pertanto sindacata al di fuori dei confini stabiliti dal legislatore».

L’osservanza dell’obbligo di veridicità

Resta fermo, quanto meno, per il datore di lavoro l’obbligo della veridicità dei motivi della soppressione della posizione lavorativa.

Ove infatti «il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una violazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore».

La dichiarata (ma pur sempre opinabile) aderenza formale al testo normativo sortisce l’effetto di ribaltare tuttavia il bilanciamento degli interessi in gioco. Ne consegue un evidente arretramento della tutela che era prima assicurata all’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.

In passato i giudici di legittimità insegnavano infatti che l’art. 41 Cost., comma 1, garantisce la libertà di iniziativa economica privata, ma la libertà dell’imprenditore non equivale ad arbitrio e non è sottratta a qualsiasi controllo pubblico ed in particolare al controllo giurisdizionale.

«Ferma la insindacabilità tecnica nell’organizzazione dell’azienda, il giudice può così controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (art. 4 Cost., comma 1, art. 35 Cost., comma 1, e art. 36 Cost.), eventualmente bilanciando i contrapposti interessi costituzionalmente protetti, dell’imprenditore e del lavoratore dipendente». Cfr. Cass. Sez. lav., n. 24037 del 23.10.2013; così anche Cass. Sez. lav., n. 21710 del 13.10.2009.

Conclusioni

Se è vero che nell’art. 3 della L. 604 del 1966 non vi è espresso riferimento alla «situazione sfavorevole», pare altrettanto vero che la disposizione andrebbe letta in coordinamento con la sua prima parte. Essa, infatti, fa riferimento, su un piano di equipollenza («ovvero»), a un «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali» del lavoratore (cd. giustificato motivo soggettivo).

Orbene, appare allora del tutto irrazionale parificare il notevole inadempimento, che è interamente imputabile al lavoratore ed è contrassegnato da gravità («notevole»), a una situazione (l’interesse al profitto dell’imprenditore) che non è in alcun modo imputabile né a chi a chi la subisce, ossia al lavoratore licenziato, né a fattori terzi, ma – paradossalmente e in modo autoreferenziale deriva dallo stesso soggetto che se ne giova.

A ben vedere, la debolezza, absit iniuria verbis, del ragionamento della Suprema corte sta proprio nella stessa premessa concettuale da cui muove, ossia da un certo difetto di nitore definitorio dell’art. 3 citato.

Non sembra infatti consentito trasformare per questa sola ragione la disposizione in un guscio vuoto, riempibile a capriccio del soggetto che ne trae vantaggio, perché in tal modo vengono meno le stesse ragioni per le quali il legislatore ha ritenuto di introdurre l’art. 3.

Neppure si condivide un bilanciamento di situazioni protette limitato al solo articolo 41, comma 1 Cost., postulando la nozione stessa di bilanciamento la necessità di una ponderazione di principi costituzionali diversi e contrapposti (come avveniva in precedenti arresti della Corte su questo stesso tema).

In particolare, forti perplessità sorgono sulla compatibilità del licenziamento per fini di profitto con la tutela della dignità umana, espressamente indicata dal Costituente, posto che il lavoratore fa affidamento sul contratto di lavoro e sulla sua impegnatività per determinare e costruire il suo personale progetto di vita.

Vedersi invece precluso qualsiasi progetto a lungo termine rappresenta, ad avviso di chi scrive, condizione degradante del valore uomo.