Il green pass viola GDPR e Costituzione

Il green pass viola GDPR e Costituzione, vediamo perché. La Costituzione è il nucleo cellulare che contiene il DNA della Repubblica. Su questo semplice concetto dovremmo essere tutti d’accordo. La questione oggi non è vaccini sì, vaccini no. La questione è: possiamo usare un sotterfugio, una via traversa, ossia il green pass, per ottenere qualcosa che deve essere conseguito solo nel binario della Costituzione? Ovviamente no. Ciò è anzi eversivo, nel significato etimologico di evertĕre, ossia “abbattere”. Abbattere che cosa? Le garanzie poste expressis verbis, vale a dire in maniera espressa, dalla Costituzione

Che cosa impone l’art. 32 Cost.

E quali sono dunque queste garanzie? Sono due e sono indicate all’art. 32, norma di formulazione tanto breve quanto limpida. La vaccinazione è un trattamento sanitario perfettamente libero, questo indica l’art. 32: “Nessuno può essere obbligato”. Ma se lo Stato vuole renderlo obbligatorio, può farlo solo a patto che rispetti due regole non derogabili, ossia:

  1. Introduca l’obbligo di trattamento sanitario attraverso una “disposizione di legge”, nella specie una legge vaccinale, cd. garanzia della “riserva di legge”.
  2. Osservi i “limiti imposti dal rispetto della persona umana”, limiti essenziali questi perché distinguono uno Stato moderno e civile da formazioni barbare nelle quali si batte con la lancia sugli scudi.

Ripeto: sono due garanzie costituzionali, e non possono essere toccate. E infatti nella storia della Repubblica ogni vaccinazione obbligatoria è stata introdotta con una legge vaccinale. Sempre. Senza eccezioni. Oggi no: oggi, non esiste un t.s.o. vaccinale imposto per legge alla generalità della popolazione. Questo è un fatto nudo e crudo. Non è un’opinione, è un fatto.

Orbene, quando varie dichiarazioni provenienti dall’arco governativo, e documentabili, indicano che il green pass serve invece, proprio in mancanza di una legge vaccinale generalizzata che non si è voluto o potuto introdurre, quale strumento di coercizione e punizione verso chi sceglie liberamente (non c’è obbligo generalizzato, ricordiamolo) di non sottoporsi al trattamento sanitario o per chi, pur vaccinato, non accetta tutti gli update del farmaco, sono abbattute le due garanzie ricordate, poste dall’art. 32 Cost.

È infatti abbattuta la garanzia della riserva di legge, perché ove manchi una legge vaccinale, come infatti manca, la conseguenza è che “nessuno può essere obbligato”, men che meno obbligato togliendogli addirittura l’esercizio di diritti fondamentali, come quello al lavoro, alla retribuzione, allo spostamento e riducendolo sostanzialmente a un paria.

Viene abbattuta anche la garanzia dell’osservanza dei “limiti imposti dal rispetto della persona umana”, essendo la coercizione attraverso la punizione, o, come qualcuno ha addirittura dichiarato, attraverso l’inflizione di una sofferenza, per definizione contraria a quei limiti. È degradante e disumana, così come è degradante e disumano un permesso amministrativo per l’esercizio di diritti fondamentali di cui già si dispone, questo è infatti il green pass. È degradante, per intenderci, anche per coloro che ne fanno uso e sono tenuti a giustificare a ogni angolo di strada il loro titolo a fare cose perfettamente lecite e che hanno sempre fatto senza dover chiedere permessi.

Ragionevolezza, proporzionalità e necessità

Non basta l’osservanza delle due garanzie poste dall’art. 32 Cost. perché una legge vaccinale sia lecita. Occorre anche che tale legge rispetti il principio di ragionevolezza che ha sede nell’art. 3 Cost. e i principi di proporzionalità e necessità, ugualmente espressione della Costituzione e previsti altresì dall’art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o CDFUE. La CDFUE, giova rammentare a chi lo ha scordato, ha “lo stesso valore giuridico dei Trattati“, come espressamente indica l’art. 6.1 TUE.

Facciamo qualche esempio: un obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni è palesemente irragionevole, sproporzionato e non necessario, tanto più in fase di regresso della pandemia. Si è scelto 50 per fare cifra tonda, come al mercato quando ci dicono “Signore, che faccio aggiungo una fetta e andiamo a 200 grammi precisi?”. Bisognerebbe inorridire per essere precipitati così in basso nell’esercizio del potere normativo.

Le violazioni del GDPR

E il GDPR che cosa c’entra? C’entra perché le leggi sono collocate in una gerarchia e capita che il DL 52/2021 e le varie appendici normative collegate stiano sotto in questa gerarchia, mentre il GDPR stia sopra. Ciò che sta sotto, nel sistema giuridico, non può entrare in contrasto con i piani superiori. Stesso ragionamento si applica al Reg. (UE) 2021/953. Ricordo a me stesso che disapplicare la normativa nazionale che contrasta con norme eurounitarie sovraordinate non è una scelta, è un obbligo, e lo anche per le autorità amministrative, come ha più volte ricordato la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Le violazioni del GDPR sono innumerevoli. Rimando il lettore che ha avuto la pazienza di seguirmi fin qui a un articolo che espone il mio ragionamento in maniera più completa: Green pass e privacy, ecco perché sono violati GDPR e Costituzione – Cyber Security 360.

Il green pass viola GDPR e Costituzione, sul punto rimando anche alla segnalazione-esposto sottoscritta insieme a numerosi Colleghi, consultabile e scaricabile qui in basso. Chiunque può ovviamente fare ciò che crede con le argomentazioni contenute nella segnalazione-esposto, esempio utilizzarle in un qualsiasi contenzioso, se le ritiene opportune.