Covid e protezione dei dati personali: quali diritti puoi far valere

Una domanda che viene frequentemente posta è la seguente: “Mi sono sottoposto a tampone diagnostico per rilevare possibile infezione da Covid-19 o a test sierologico ma non ho ancora ricevuto il risultato. Come mi tutela la normativa?

Il quesito appare legato a una non sempre ottimale organizzazione a livello istituzionale delle attività di contrasto al coronavirus (Sars-CoV-2) e di gestione dei correlati test sanitari.

Ad esempio, ha avuto risonanza giornalistica il caso dei turisti rimasti bloccati per alcuni giorni nel resort Santo Stefano in Sardegna, in seguito all’emersione di un focolaio virale. Ebbene, nonostante il passaggio di un significativo lasso di tempo dall’effettuazione dei tamponi, alcuni turisti lamentano di non avere ancora ricevuto il risultato delle analisi.

Indicano anche che una sintesi degli esiti sarebbe stata invece comunicata dalle Autorità (secondo modalità e basi giuridiche tutte da verificare) ai titolari della struttura in cui hanno alloggiato.

Il caso del resort sardo rappresenta del resto solo un campione di una più vasta situazione di inefficienze che emerge “a macchia di leopardo” sul territorio nazionale ed è stata oggetto di segnalazioni o di servizi giornalistici.

Si ravvisa in definitiva un’esigenza fortemente avvertita da chi si è sottoposto a esami diagnostici di riappropriarsi del controllo delle proprie informazioni sanitarie, ossia di acquisire senza ritardo, in maniera completa e trasparente gli esiti di tamponi e degli esami sierologici, così come, parallelamente, di comprendere l’esatto ambito di circolazione delle informazioni che lo riguardano.

Da un lato, infatti, ritardi nella comunicazione degli esiti possono determinare gravi situazioni di frizione sociale e notevoli limitazioni nella libertà personale, costringendo chi è in attesa dei risultati o a periodi di quarantena che potrebbero non essere necessari o, in difetto, a esporre terzi a rischio. Dall’altro lato, la comunicazione illegittima dei risultati dei test o perfino la diffusione dei loro esiti può esporre il paziente a discriminazione, a stigma sociale, a danni lavorativi.

La legittima richiesta di rientrare nel pieno controllo delle informazioni che ci riguardano, tanto più quelle di carattere medico, è ben tutelata normativamente dal Reg. (UE) 2016/679, cd. “GDPR”, sulla protezione dei dati personali.

Si può aggiungere al quadro appena delineato che esiste anche un interesse pienamente tutelato di conoscere la sorte delle proprie autocertificazioni eventualmente consegnate alle Autorità durante il periodo di lockdown. Di conoscere, più esattamente, se i dati ivi contenuti siano stati effettivamente cancellati o, viceversa, le ragioni per cui vengano tuttora trattati.

Non è un punto da sottovalutare: le autocertificazioni presentano infatti un ricco campione di dati personali, anche di natura relazionale, e inoltre, proprio in quanto autocertificazioni, costituiscono fonte di responsabilità giuridica. È del tutto comprensibile perciò pretendere di capire che genere di gestione abbiano avuto.

La normativa sulla protezione dei dati personali costituisce, come si è detto, il principale e più efficace strumento giuridico per far valere i tuoi diritti e pretendere e ottenere informazioni precise e chiare sia sul contenuto completo degli esami sia sulla circolazione dei relativi esiti sia sulla gestione delle autocertificazioni rilasciate durante il lockdown.

Si tratta di tuoi diritti fondamentali, e possiamo aiutarti a esercitarli. Nel caso di violazioni che abbiano determinato un danno hai altresì titolo a ottenere risarcimento.