Le “novità” introdotte dalle linee guida europee 5/2020 dei Garanti europei sul consenso “privacy” riguardano essenzialmente:
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- il riconoscimento dell’incompatibilità con il GPDR dei cd. “cookie wall“
- l’altrettanta invalidità di consensi “privacy” espressi per mero scroll o swipe
Il cookie wall è in sostanza il tradizionale banner che come un muro, di qui la denominazione, permette l’accesso a un sito solo se l’utente esprime in blocco il consenso all’installazione dei cookie.
Viene qui violato il principio della libertà del consenso.
Neppure sono quindi più valide forme di consenso “privacy” manifestato con la semplice prosecuzione della navigazione. Occorre perciò evitare espressioni frequenti nella prassi quali per esempio: “Proseguendo la navigazione accetti l’installazione di cookie” e similari.
Viene qui qui violato il principio di inequivocabilità del consenso.
In realtà, la contrarietà a diritto di cookie wall e di accettazione per mero swipe e scroll appariva già chiara da molto tempo, non può cioè considerarsi una reale novità giuridica.
Derivano dall’analisi delle linee guida europee implicazioni giuridiche sottili e complesse, ad esempio in termini di responsabilità o di manifestazioni valide del consenso. Per un approfondimento da parte dell’avv. Enrico Pelino cfr.:
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- “I Garanti europei chiariscono: abbattete i cookie wall“, 25.5.2010, su Il Quotidiano Giuridico, ed. Wolters Kluwer
- “Cookie wall e consenso per scroll/swipe: il chiarimento dei Garanti europei“, 4.6.2020 sulla rivista Risk Management 360
- “Cookie wall e consenso per scrolling, Linee guida EDPB 5/2020“, 29.6.2020, intervista radiofonica per la radio dell’avvocatura – IusLaw web radio