
La Corte di giustizia dell’Unione europea torna con una rilevante pronuncia, la C-767/23, [Remling], del 24 marzo 2026, sull’obbligo di rinvio pregiudiziale obbligatorio da parte dei Giudici nazionali di ultima istanza.
Si pensi, per l’Italia, alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale.
La pronuncia chiarisce un punto fondamentale, non di rado sottostimato. Il giudice di ultima istanza che non proceda al rinvio deve motivare puntualmente, o come scrive la Corte, in maniera specifica e concreta la sussistenza di una delle tre eccezioni tassative, cosiddette eccezioni Cilfit.
Non basta cioè un generico richiamo delle eccezioni né è sufficiente una clausola di stile, occorre che la motivazione, pur concisa, sia costruita sul caso in esame e permetta di comprendere da quale logica l’eccezione Cilfit richiamata è effettivamente sostenuta.
Scomponiamo in termini più semplici il tema, cominciando dalla regola generale: l’obbligo di rinvio alla Corte di giustizia (CGUE).
Obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza
L’obbligo è espressamente previsto nel terzo paragrafo dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che impone
Quando una questione del genere [ossia: sull’interpretazione dei Trattati, per quanto qui ci occupa, n.d.r.] è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.
Va ricordato che per i giudici intermedi il rinvio è invece solo facoltativo, si applica infatti in questo caso il secondo paragrafo dell’art. 267.
Per comprendere l’importanza a livello sistematico di questo obbligo, occorre considerare che il rinvio pregiudiziale “costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati. Esso instaura infatti un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione” (C-767, punto 19).
La ratio sottostante è semplice: l’obbligo in questione “rientra nell’ambito della cooperazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri. […] Tale obbligo ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una
giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione” (C-767, punto 21).
In definitiva, viene in considerazione il principio del primato del diritto unionale ed è interessato un pilastro strutturale dell’appartenenza degli Stati membri all’Unione europea.
E’ sufficiente una sola condizione per innescare l’obbligo: che siano sollevate nella lite questioni applicative o interpretative del diritto unionale.
Non occorre invece, diversamente da quanto stabilito dalla Corte EDU (caso Gondert c. Germania, 16 dicembre 2025), che una parte abbia espressamente domandato al Giudice il rinvio alla Corte di giustizia. E’ un punto di notevole importanza da tenere a mente.
Le tre eccezioni Cilfit: quando il Giudice può non rinviare
Eccezioni Cilfit spiegazione: le tre eccezioni derivano questo nome dall’omonima lite portata avanti alla Corte di giustizia, causa 283/81, decisa con sentenza del 6 ottobre 1982.
In quella landmark decision la Corte ha chiarito, con indirizzo rimasto solido, che è consentito derogare alla regola del rinvio solo in uno dei seguenti casi:
Ora nella recente pronuncia C-767/23, [Remling], menzionata in apertura, la Corte ribadisce per ben cinque volte (punti 24, 32, 34, 35, 38 dell’arresto) che le motivazioni che fanno ritenere sussistente una delle tre eccezioni vanno esplicitate in modo specifico e concreto, sia pure concisamente (a parte la terza che necessita di spiegazione estesa).
Questa iterazione del binomio “specifico e concreto” non può sfuggire al giurista e costituisce indubbiamente un richiamo perentorio alla regola del primato della Corte di giustizia.
Il caso esaminato
Qual era dunque la vicenda che ha dato origine alla pronuncia C-767/23, [Remling] in commento?
Un cittadino marocchino si era visto negare dal preposto ente dei Paesi Bassi una domanda di permesso di soggiorno in tutta l’Unione europea.
Il diniego, impugnato fino in ultima istanza, verteva tra l’altro sull’interpretazione delle regole unionali, dunque attingeva i meccanismi di attivazione dell’obbligo di rinvio alla CGUE.
Orbene, il diritto olandese permette, nella materia in questione, di definire la lite con motivazione sommaria, omesso il ragionamento giuridico sottostante.
Al fine di dirimere il potenziale conflitto tra motivazione sommaria e ottemperante applicazione delle eccezioni Cilfit, il giudice olandese (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ossia una sezione del Consiglio di Stato) ha ritenuto necessario il rinvio alla Corte di giustizia.
La Corte ha ravvisato, come si è detto, il conflitto, escludendo deroghe agli obblighi di motivazione e precisando che questi ultimi devono attenersi a criteri specifici e concreti.
Conseguenze pratiche per giudici e imprese
Al di là della specifica vicenda litigiosa, l’obbligo di motivazione trova applicazione in un rilevantissimo numero di ipotesi. La sentenza in commento si inserisce a pieno titolo nello strumentario operativo di giudici e avvocati e, opportunamente citata e valorizzata, contribuisce alla costruzione di una strategia processuale efficace per imprese e cittadini.
Punti essenziali della decisione C-767/23:

