Questo il titolo della sezione del Privacy Symposium 2026 nella quale relazionerà il partner del nostro studio legale, l’avvocato Enrico Pelino.

Dove e quando
Dove: Aula magna Silvio Trentin, palazzo Ca’ Dolfin (Università Ca’ Foscari di Venezia).
Data: 21 aprile 2026, ore 16:15
Panel: modera Marianna Vintiadis; relatori, Agostino Ghiglia (componente del Collegio del Garante), Marco Ghirlanda, Francesca Gravili, Alessandro Paone, Enrico Pelino, Stefano Petrussi.
Controlli, tutele, ruolo del Garante
L’avvocato Pelino affronterà due temi oggetto di vivace dibattito:
Vero, non si tratta di argomenti nuovi, ma restano ampiamente irrisolti e sono oggi semmai amplificati dall’uso di strumenti di AI e dal ruolo strutturale assunto dalla sicurezza informatica nell’organizzazione di qualsiasi attività umana.
Il panel approfondirà per esempio il ruolo di strumenti di analisi dei processi (process intelligence) e della forza lavoro (workforce analysis) basati sull’AI, quali Scan AI e Relativity con AI.
Sono strumenti che per esempio permettono in occasione di controlli difensivi di rintracciare e valutare dati attraverso prompt semantici, laddove in passato si ricorreva a una ricerca per parole chiave. E’ tuttavia disputato se costituiscano modalità più o meno invasive delle precedenti della sfera del lavoratore.
Sono strumenti che per esempio permettono in occasione di controlli difensivi di rintracciare e valutare dati attraverso prompt semantici, laddove in passato si ricorreva a una ricerca per parole chiave. E’ tuttavia disputato se costituiscano modalità più o meno invasive delle precedenti della sfera del lavoratore.
Resta tuttavia intatto il vero tema di fondo: l’individuazione lucida dei limiti giuridici e delle condizioni che permettono o non permettono l’accesso datoriale alla posta elettronica aziendale. E’ un punto assai meno ovvio di quanto non si immagini.
In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali ha consolidato nel tempo posizioni particolarmente radicali, la cui tenuta giuridica non è tuttavia esente da rilievi critici.
Considerazioni analoghe valgono anche rispetto alla presunta contrapposizione tra conservazione dei dati personali per ragioni di sicurezza informatica e tutela della “privacy”.
Esiste realmente questa contrapposizione? L’integrazione necessaria tra GDPR e Statuto dei lavoratori conduce spesso a conclusioni diverse, se non addirittura capovolte.
Basti considerare che la finalità di conservazione delle informazioni assicura anche una più efficace tutela dei dati personali, in primis di quelli dei dipendenti, se usata come strumento nella prevenzione di esfiltrazioni o di altri attacchi oppure nella successiva mitigazione del danno attraverso la ricostruzione della dinamica degli incidenti.
Quando è il GDPR a imporre la conservazione dei dati personali
Esistono infatti precisi obblighi di conservazione che appaiono deducibili da un’applicazione corretta del Regolamento europeo sui dati personali.
E’ sufficiente in proposito immaginare quali conseguenze possono derivare proprio ai dipendenti da un data breach nel settore HR non adeguatamente prevenuto o mitigato attraverso strumenti intelligenti di cybersicurezza, che vanno necessariamente costruiti anche attraverso la conservazione delle informazioni e la loro intelligenza.
L’intervento dell’avv. Pelino si propone in definitiva di discutere garbatamente alcuni persistenti miti giuridici e di affrontare con approccio “laico” assunti dogmatici in materia di privacy giuslavoristica, in un contesto radicalmente mutato dall’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale sia in chiave di prevenzione sia in chiave di offesa.
Il tutto, beninteso, in chiave di proporzionalità e senza erodere la sfera di tutela dei lavoratori.

