Desta interesse e molte perplessità una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’abuso del diritto di accesso. Si tratta della decisione del 19 marzo 2026, Brillen Rottler, C-526/24.

La Corte ha ritenuto legittimo rifiutare l’accesso in quanto “eccessivo” a un soggetto che accedeva per la prima volta ai suoi dati personali.
Si è sempre ritenuto che l’eccessività richiedesse quantomeno una o più ripetizioni a breve tempo della richiesta, dunque la pronuncia ha suscitato notevole impressione tra i giuristi del settore.
A ben guardare, tuttavia, la vicenda andrebbe letta attentamente e correttamente ridimensionata.
Innanzitutto, il Giudice dell’Unione ha precisato che il rifiuto d’accesso riguarda un soggetto che aveva artificiosamente creato le condizioni per chiedere un risarcimento del danno.
Viene cioè in considerazione una condotta dolosa, corroborata dall’evidenza di una serialità. L’interessato infatti avrebbe acquisito notorietà per l’esercizio sistematico di diritti riconosciuti dal GDPR a scopo strumentale.
La sentenza, nondimeno, non dissipa le perplessità. Pare a chi scrive che siano numerose le incongruenze logiche e giuridiche.
Per una disamina di che cosa ha detto veramente la Corte, di che cosa non ha detto e dei passaggi che appaiono malfermi in diritto, rimando al mio articolo Abuso del diritto di accesso ai dati: che cosa ha stabilito veramente la Corte di Giustizia UE – Federprivacy.

