Clearview AI, com’è noto, si occupa di raccolta di immagini di volti, che poi elabora con tecniche di intelligenza artificiale (AI), per estrarne i componenti biometrici.
Una volta individuata, la persona può essere riconosciuta in altre foto o filmati, confrontando l’impronta biometrica presente nell’archivio di Clearview con quella presente nelle foto o nei filmati analizzati.
La raccolta dei volti avviene all’insaputa degli interessati, con tecniche cosiddette di web scraping, ossia di apprensione automatica di contenuti da Internet, prevalentemente da piattaforme social.
Tale attività è illecita ai sensi del GDPR perché svolta senza consenso esplicito conforme all’art. 9.2.a) GDPR (i dati biometrici sono dati sensibili, o “particolari”) e senza informativa. Mancano poi una serie di condizioni ulteriori, come una DPIA conforme all’art. 35 GDPR.
L’utilizzo massiccio da parte di autorità di polizia
Nonostante ciò, licenze di utilizzo del software sono state in passato sottoscritte da molte autorità di polizia e altre LEA (Law Enforcement Agency) dell’Unione europea. Per ovvi motivi: in fase di indagine, comprendere chi è una certa persona che compare in un filmato o in uno scatto fotografico può essere decisivo.
Riassumendo perciò:
- la piattaforma in questione “si nutre” delle immagini pubblicate spontaneamente per ragioni relazionali e ricreative dagli stessi utenti o da loro amici e conoscenti su piattaforme social (es. Facebook, Instagram, LinkedIn). Si nutre all’insaputa dei soggetti fornitori, cioè;
- tale attività è illecita ai sensi del GDPR (e nella misura in cui esso trova applicazione territoriale);
- questo software illecito è (stato) utilizzato da forze di polizia per attività tuttavia commendevoli, in abstracto, quali l’indagine e il contrasto di attività criminali.
Le criticità giuridiche ed etiche
E’ chiaro che la piattaforma pone rilevanti problemi etici e soprattutto, per quanto ci riguarda, evidentissimi problemi giuridici. Non a caso numerose autorità di controllo dell’Unione europea ha hanno considerato illecito il trattamento. Tra esse, anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha applicato una sanzione costruita sullo scaglione più alto previsto dal GDPR.
In effetti, la piattaforma rappresenta un esempio perfetto del paradigma del “capitalismo della sorveglianza” di cui ha scritto Shoshana Zuboff nell’omonimo saggio. Il testo è diventato ormai un manuale per comprendere e definire concettualmente i modelli di potere ed economici del contesto digitale.
La società estrae – alla lettera – informazioni da milioni di persone fisiche, considerate come materie prime (raw material) da sfruttare. Le informazioni acquistano poi rilevante valore economico una volta elaborate e vendute a terzi sul mercato digitale. E’ esattamente questo il business model di Clearview AI.
Ma che cosa succede se la piattaforma permette a un avvocato difensore di individuare un testimone chiave e di far cadere un’imputazione per omicidio stradale a carico di un suo assistito? E’ quanto avvenuto recentemente negli Stati Uniti.
La vicenda rappresenta certamente il tentativo del produttore di software di migliorare la sua immagine pubblica, fortemente compromessa da una serie di iniziative di contrasto giuridico, non solo europee. Al tempo stesso fornisce tuttavia una nuova prospettiva di valutazione del suo prodotto e porre stimolanti sfide logiche. Ne ho parlato per Ius Law Web Radio – la radio dell’avvocatura, in un’intervista ascoltabile qui (link esterno). Qui invece la mia precedente intervista relativa alla sanzione venti milioni di euro comminata dal Garante alla società.

