Il principio della tempestività della contestazione non ha mai conosciuto, al netto di piccole sfumature, sostanziali smentite da parte della giurisprudenza.
Il datore di lavoro deve portare «a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi appaiano ragionevolmente sussistenti» (ex multis Cass. n. 3532 del 13.2.2013).
In alcuni casi, il principio in argomento è stato desunto in via interpretativa dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 1970), incidendo la tardività sull’effettività del diritto di difesa del lavoratore, in altri casi dai principi generali civilistici di buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro.