Parte seconda
INDICAZIONI OPERATIVE
Dopo la prima parte introduttiva vediamo adesso insieme alcuni accorgimenti che imprenditori, commercianti e liberi professionisti devono adottare per garantire la sicurezza sul lavoro e assicurare la tutela dei dati personali.
INFORMAZIONE
L’azienda deve fornire non solo a tutti i lavoratori ma a chiunque acceda ai locali aziendali con apposite e idonee informative le indicazioni relative alle disposizioni dettate dalle Autorità.
In particolare l’informativa dovrà indicare:
• l’obbligo di restare presso il proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali e di comunicarli all’autorità sanitaria;
• l’impegno a informare il datore di lavoro della presenza di un qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività lavorativa
• impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità e le disposizioni adottare dall’azienda per l’accesso ai locali: quali ad esempio mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (es. mascherina e guanti) e osservare le misure di igiene per le mani
• l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere nei locali aziendali per chi, ad esempio, presenta uno stato febbrile, sintomi influenzali, o negli ultimi 14 giorni sia stato in contatto con persone positive al virus.
NB: le indicazioni riportate sono contenute nei Protocolli adottati nella fase emergenziale, tuttavia non tutte le prescrizioni ivi contenute appaiono essere state allineate con le fonti normative, anche di rango sovraordinato, esistenti, ad esempio in ambito giuslavoristico o privacy. Dunque, anche in questo caso, una corretta adozione di questi accorgimenti dovrebbe passare attraverso il filtro di una consulenza legale.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA PER DIPENDENTI E FORNITORI ESTERNI
L’imprenditore/datore di lavoro, anche con l’ausilio di collaboratori, in alcuni casi può in altri deve procedere con alcune verifiche sulle persone che intendono accedere in azienda. In particolare:
• può controllare la temperatura corporea del personale dipendente prima dell’accesso al luogo di lavoro e in caso di temperatura superiore ai 37.5° deve inibirne l’accesso
• deve vietare l’accesso al dipendente che negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio
• prima dell’ingresso in azienda deve ricevere dal personale già risultato positivo al Covid-19 la certificazione di “avvenuta negativizzazione”
• deve favorire orari di ingresso/uscita dei dipendenti scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, se possibile dedicando una porta di entrata e una di uscita
• deve collocare dispenser contenenti prodotti igienizzanti per le mani in corrispondenza dei punti di accesso e uscita dai locali aziendali
• per i fornitori esterni deve individuare procedure di ingresso, transito e uscita che riducano le occasioni di contatto con il personale
• deve vietare l’accesso agli uffici degli autisti dei mezzi di trasporto
• deve vietare ai fornitori esterni l’utilizzo dei servizi igienici del personale e installarne/destinarne appositi e garantirne adeguata pulizia quotidiana
• deve ridurre l’accesso ai visitatori e in caso di accesso necessario i visitatori dovranno rispettare le regole aziendali
• qualora presente un servizio di trasporto aziendale deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento
• in caso di dipendenti di aziende terze positivi al Covid-19 presenti in azienda, l’appaltatore deve immediatamente informarne il committente
• il committente deve dare all’appaltatore completa informativa del protocollo aziendale
NB: anche in questo caso, è corretto avvertire che le prescrizioni sopra indicate fanno parte di quelle emanate in via d’urgenza, ma non sempre si collocano in armonia con la normativa applicabile, di rango superiore. Può ad esempio essere controverso ritenere che il datore di lavoro sia tenuto a conoscere l’esatta patologia Covid-19 del dipendente malato.
TUTELA DEI DATI PERSONALI E DELLA PRIVACY
Anche a prescindere dalle frizioni con il generale quadro normativo applicabile cui si è fatto cenno nei “nota bene”, il rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida sopra richiamate impone di essere accompagnato dagli adempimenti richiesti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
Ad esempio, tutte le attività di “triage” sopra indicate comportano trattamento di dati personali sulla salute, ossia una delle categorie di informazioni maggiormente tutelate (un tempo si sarebbero parlato di dati “supersensibili”). Inoltre comportano il trattamento di dati personali idonei a rivelare relazioni interpersonali, spostamenti, preferenze e di altre informazioni.
Ne deriva l’adozione un processo e di garanzie che assicurino la liceità dei trattamenti e l’osservanza dei diritti dell’interessato (ossia del soggetto persona fisica cui le informazioni si riferiscono) nel rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR (Reg. UE 2016/679) e dal Codice privacy.
Allo stesso modo, la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato (dipendente, fornitore o qualunque altro soggetto terzo), costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2 GDPR) che deve essere preceduto da adeguata informativa ed effettuato nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par. 1 GDPR).
Le FAQ del Garante per la protezione dei dati personali chiariscono per esempio che il Titolare del trattamento:
• deve fornire adeguata informativa privacy agli interessati (dipendenti, fornitori, trasportatori, visitatori, dipendenti di aziende terze e a tutti gli altri soggetti) che fanno accesso nei locali del titolare
• non deve registrare il dato relativo alla temperatura ma il solo superamento della soglia di 37.5° e comunque nei soli casi in cui è necessario per documentare il diniego dell’accesso. Questi casi, aggiungiamo tuttavia, possono essere significativi a fini probatori
• nel ricevere le dichiarazioni di interessati che attestino di aver avuto nei 14 giorni precedenti contattati con soggetti positivi al Covid-19 o provenienti da zone a rischio deve raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. Notiamo tuttavia che la raccolta di tali informazioni va coordinata con le fonti normative soprastanti, ossia da un lato con la necessità di garantire salute e sicurezza nel luogo di lavoro e fotografare il rischio da agente biologico, dall’altra con quella di osservare la dignità del lavoratore, lo Statuto dei lavoratori, la riservatezza. Dunque, occorre evitare automatismi applicativi e adattare il precetto al caso concreto
• deve collaborare in qualità di datore di lavoro con il medico competente e le RLS/RLST al fine di produrre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19;sempre nel rispetto dei principi di protezione dei dati, può trattare, in qualità di datore di lavoro, i dati personali dei dipendenti solo se sia previsto da disposizioni normative e disposto da organi competenti o su segnalazione del medico competente
• deve comunicare il nome del dipendente positivo al Covid-19 alle autorità sanitarie competenti
• non deve comunicare il nome del dipendente positivo al Covid-19 al Rappresentante dei lavoratori o agli altri dipendenti o a terzi soggetti
• non può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai dipendenti salvo che il test non sia disposto dal medico competente
• può offrire ai propri dipendenti, in tutto o in parte, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie senza conoscerne l’esito
• deve individuare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati
• deve redigere precise istruzioni per gli autorizzati
• deve effettuare analisi del rischio e prevedere misure adeguate per la conservazione e consultazione in sicurezza dei dati e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (es. in occasione della rilevazione febbre tramite termoscanner, della richiesta della dichiarazione di contatto con soggetti positivi o provenienti da zone a rischio, nella predisposizione delle modalità di conservazione dei dati)
• deve valutare eventuale necessità di DPIA nei casi previsti dall’art. 35 GDPR
• deve individuare le corrette modalità di ricezione del certificato di negativizzazione
• deve valutare la opportunità/necessità dell’adozione del cd. “registro delle prenotazioni”, individuato dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive e coordinarlo con i registri di trattamento già adottati